MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO
DI PESCARA
ORDINANZA N°71/2016
REGATA SOCIALE “LA SFIDA”
- Località: Pescara – Area MS2
- Date: 11 Dicembre 2016
- Organizzatore: ASD Circolo Velico “La Scuffia”
- Recapito telefonico:
0852192890 - 3355606839
- E-mail: : info@lascuffia.it
Il Capitano di
Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del
Porto di Pescara:
VISTA
la comunicazione
assunta a protocollo n. 31395 in data 21/11/2016 con la quale il Sig. Marco
Bovani, in nome e per
conto dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “La Scuffia”, d’ora in
avanti denominata “Organizzatore”,
ha comunicato l’intenzione di svolgere la manifestazione
sportiva senza scopo
di lucro - Regata velica Sociale “LA SFIDA ” in data 11 Dicembre 2016
con 25 imbarcazioni
dai 7 mt a 20mt;
VISTA la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in
mare (Colreg.72), resa
esecutiva con Legge n.
1085 del 21 dicembre 1977;
VISTO
VISTO
il Decreto Legislativo
18 Luglio 2005, n. 171,”Codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE,
a norma dell’art. 6 della Legge 08 Luglio 2003, n. 172”;
il MSG 301000Z DIC 14
Marina Sud Taranto 58154/N/ES-SEZAVURNAVMARINASUDTA con
cui viene concesso il
nulla osta permanente per gli aspetti militari marittimi per tutti gli eventi
minori che interessano
una zona di mare entro 2 miglia dalla costa di giurisdizione e che non
rientrano in zone
Sierra e Tango;
VISTA
VISTA
la propria Ordinanza
n. 22/2007 sulla disciplina delle attività diportistiche nell’ambito del
Circondario Marittimo
di Pescara;
la propria Ordinanza
n. 24/14 in data 30 aprile 2014 riguardante lo svolgimento di manifestazioni
sportive e ludico
ricreative in mare;
VISTI gli artt. 17, 30, 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del
relativo Regolamento di
esecuzione;
VISTA
l’autorizzazione prot.
n. RA/73759 in data 07/04/2016 della Regione Abruzzo assunta a
protocollo n.9226 in
data 08/04/2016;
RITENUTO necessario regolamentare il pubblico uso
degli specchi acquei interessati dalla manifestazione
velica, consentendo il
regolare svolgimento della stessa, e nel contempo garantire la
salvaguardia della
sicurezza della navigazione e della pubblica incolumità;
RENDE NOTO
che nel giorno 11
Dicembre 2016, nello specchio d’acqua antistante il litorale Sud di Pescara e
precisamente all’interno
di un campo di gara di forma circolare (area MS2) con raggio 0,9 miglia e
centro nel
punto individuato
dalle seguenti coordinate (WGS84) :
Centro circonferenza - LAT 42°29’42” NORD - LONG 014°13' 11” EST
come meglio
evidenziato dallo stralcio di carta nautica n° 34 che è parte integrante della
presente ordinanza,
avranno luogo le
regate veliche di cui alla comunicazione in premessa citata:
O R D I N A
- 2 -
ARTICOLO 1
INTERDIZIONE DEL CAMPO DI GARA
A decorrere dalle ore
11.30 alle ore 16.30 del giorno 11 Dicembre 2016 nella zona di mare di cui al
rende
noto, è vietato:
a) navigare, ancorare,
sostare ed effettuare qualsiasi attività connessa ai pubblici usi del mare;
b) praticare la
balneazione;
c) effettuare attività
di immersione con qualunque tecnica;
d) svolgere attività
di pesca di qualunque natura.
ARTICOLO 2
OBBLIGHI DELL’ORGANIZZATORE
L’organizzatore dovrà
comunicare alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Pescara, prima
dell’inizio delle
regate, il nominativo del Direttore/Responsabile della competizione sul campo
di regata. Il
Direttore/Responsabile
dovrà comunicare via radio o via telefono l’inizio effettivo delle regate ed il
numero dei
partecipanti.
Al termine della
competizione lo stesso dovrà darne comunicazione con le medesime modalità alla
Sala
Operativo di questa
Capitaneria di Porto.
È altresì obbligo del Direttore/Responsabile della competizione,
in caso di avverse condizioni
meteo-marine non compatibili con il regolare svolgimento delle
regate, consentire lo svolgimento delle
stesse solo ed esclusivamente a fronte di un netto ed evidente
miglioramento delle condizioni.
In ogni caso dovranno
essere costantemente verificate le condizioni meteomarine in zona relativamente
alla
tipologia delle unità
partecipanti ed al contempo interrompere la regata, dandone comunicazione alla
predetta
sala operativa, in
caso di avverse condizioni che possano compromettere lo svolgimento in
sicurezza della
manifestazione. È
inoltre obbligatorio comunicare alla sala operativa l’annullamento della
manifestazione
stessa in qualunque
momento e per qualunque motivo sia disposto.
L’organizzatore dovrà
predisporre idoneo servizio di sorveglianza e assistenza.
ARTICOLO 3
DEROGHE
Non sono soggette al
divieto di cui all’articolo 1:
- le unità, nonché il personale, facenti capo all’Organizzatore in
servizio di assistenza ai partecipanti alla
manifestazione;
- le unità della Guardia Costiera, delle Forze di polizia nonché
militari in genere, in ragione del loro ufficio;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità,
non prorogabile, di accedere all’area in
ragione della finalità
istituzionale perseguita dall’Ente di appartenenza.
Tutte le unità che a
qualunque titolo accedono all’interno del campo di gara sono tenute ad
assicurare la
possibilità di idoneo
collegamento telefonico col recapito 1530 o via VHF per le situazioni di emergenza.
ARTICOLO 4
CONDOTTA DELLE UNITÀ IN TRANSITO IN PROSSIMITÀ DEL CAMPO DI GARA
Le unità in
navigazione a distanza inferiore a 300 mt. dai limiti esterni del campo di gara
dovranno
procedere a velocità
ridotta, prestando particolare attenzione alla navigazione delle unità
partecipanti alla
manifestazione.
Altresì dovranno adottare misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia
marinaresca al fine
di prevenire
situazioni di potenziale pericolo.
ARTICOLO 5
DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI
I contravventori alla
presente ordinanza:
a) se alla condotta di
un’unità da diporto, incorrono nell’illecito amministrativo di cui all’art. 53
del Decreto
Legislativo 18 Luglio
2005, n°171,”Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva
2003/44/CE,
a norma dell’art.6
della Legge 08 Luglio 2003, n°172” ;
b) negli altri casi si
applicano le sanzioni previste dall’art. 1164 C.N, ovvero, in modo autonomo o
in
eventuale concorso con
altre fattispecie, il reato contravvenzionale di cui all’art. 1231 del Codice
della
Navigazione, sempre
che il fatto non costituisca diverso o più grave reato.
E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità
verrà
assicurata mediante l’affissione
all’albo dell’ufficio e con l’inclusione alla pagina “ordinanze” del sito
istituzionale
www.guardiacostiera.it, nonché con l’opportuna diffusione tramite gli organi di
informazione.
Pescara, 22.11.2016
IL COMANDANTE
C.V. (CP) Enrico
MORETTI Firmato Digitalmente da/Signed by:
ENRICO
MORETTI
In
Data/On Date:
martedì 22 novembre 2016 11:58:52
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