Minister° delle irifrastrutture e del
Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO DI PESCARA
CAPITANERIA DI PORTO DI PESCARA
Prot. n°
09.02.04 / 65100 Pescara /2015
Oggetto: Pescara Morale ford Regata velica del glom° 08 marzo 2015 - GIORNATA CAMPIONATO ZONALE
'CLASSE LASER E CLASSE
CONTENDER" —
SI rende noto the 6 state emanate I'ordinanza n° 21/2015 emessa da questa Capitaneria di
Porto in data 06/03/2015 con preghiera di successive massima diffusione.
La .presente ordinanza è consultabile sul
sito Internet istituzionale w.w.w.pescara.guardiacostiera.it
d'ordine
f.to P, IL CAPO SEZIONE
C.C. (C.P.) Daniele DIFONZO La. S.T.V. (CP)
Frs F. DEL RE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI PESCARA
CAPITANERIA DI PORTO DI PESCARA
ORDINANZA N° /2015
" //A GIORNATA CAMPIONATO ZONALE CLASSE LASER E
CAMPIONATO
ZONALE CLASSE CONTENDER "
ZONALE CLASSE CONTENDER "
Localita: Pescara
- Data:08 Marzo 2015
Organizzatore: Lega Navale Italiana Sezione di Pescara Recapito
telefonico: 329/4095383 — 329/6122623 - 335326145 - E-mail: pescarapleganavaleit
Il Capitano di
Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del
Porto di Pescara:
VISTA La comunicazione assunta a
protocollo n° 5034 in data 17.02.2015 con Ia quale it
Giuseppe
D'ORAZIO, in nome e per conto della "Lega Navale Italiana — Sezione di
Pescara", d'ora in avanti denominato "Organizzatore", ha
comunicato l'intenzione di effettuare una manifestazione sportiva Regata Velica
- denominata " II" GIORNATA CAMPIONATO ZONALE CLASSE LASER E CAMPIONATO ZONALE
CLASSE CONTENDER " ella quale
parteciperanno circa 30 derive singole della classe Laser e Contender;
VISTA la Convenzione
Internazionale per Ia prevenzione degli abbordi in mare (Colreg.72),
resa esecutiva con Legge n° 1085
del 21 dicembre 1977;
VISTO Decreto
Legislativo 18 Luglio 2005, n° 171,"Codice della nautica da diporto ed
attuazione
della direttiva 2003/44/CE, a norm delrart. 6 della Legge 08 Luglio 2003, n° 172";
VISTO it MSG 301000Z dicl4 Marina Sud
Taranto 581541N/ES SEZAVURNAVMARINASUDTA
con cui viene
concesso it nulla osta permanente per gli aspetti militari marittimi per tutti gli event'
minori che interessano una zona di mare entro 2 miglia dalla costa di giurisdizione
e che non rientrano in zone Sierra e Tango;
VISTA Ia propria
Ordinanza n. 22/2007 sulla disciplina delle attivita diportistiche nell'ambito
del Circondario Marittimo di
Pescara;
VISTA la propria
Ordinanza n°24/14 in data 30 aprile 2014;
VISTI gli artt. 17,
30, 81, 297 e 1215 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo
Regolamento di
esecuzione;
VISTA L'autorizzazione
della Regione Abruzzo protocollo RA/56686 datata 04.03.2015;
RITENUTO necessario
disciplinare l'ordinato svolgimento della manifestazione in premessa meglio indicata, e
connessa ai pubblici usi del mare;
RENDE NOTO
_ .Che nel giorno 08 marzo 2015, nel tratto di mare antistante i1
litorale nord di Pescara e precisamente all'interno di un campo di gara
di forma circalare (area MS2) con raggio 0,9 miglia e centro nel punto
individuato dalle seguenti coordinate (WGS84) :
Centro circonferenza - LAT
42°29'42" NORD - - LONG 14°13'11"
EST
come meglio
evidenziato dallo stralcio di carta nautica n° 34 che 6 parte integrante della
presente ordinanza, avra inizio la regata velica di
cui alla comunicazione in premessa citata:
ORDINA
ART. 1 — INTERDIZIONE DEL CAMPO DI GARA
A decorrere
dalle ore 11:00 find alle ore 18:00 del giorno 08 marzo 2015, nelle zone di
mare di cui at rende noto, 6 vietato:
I.navigare,
ancorare, sostare ed effettuare qualsiasi attivita connessa ai pubblici usi del
mare; lI.praticare la balneazione;
lll.effettuare attivita di
immersions con qualunque tecnica;
IV.svolgere attivita di pesca di
qualunque natura.
ART. 2 — OBBLIGHI DELL'ORGANIZZATORE
L'organizzatore dovra comunicare alla Sala Operativa della Capitaneria
di porto di Pescara, prima dell'inizio della regata, it
nominativo del DirettoreiResponsabile della competizione sul campo di regata. II
Direttore/Responsabile dovra comunicare via radio o via telefono l'inizio
effettivo della regata ed it numero dei partecipanti.
AI termine della competizione lo
stesso dovra dame comunicazione con le medesime modality alla Sala Operativo di questa Capitaneria di Porto.
In ogni caso
dovranno essere costantemente verificate le condizioni meteomarine in zona relativamente
alla tipologia delle unity partecipanti alla regata ed al contempo
interromperla, dandone comunicazione alla predetta, sala
operativa, in caso di avverse condizioni che possano compromettere
lo svolgimento in sicurezza delta manifestazione, e inoltre obbligatorio
comunicare alla sala operativa l'annullamento della
manifestazione stessa in qualunque momento e per qualunque
motivo sia disposto.
ART. 3— DEROGHE
Non sono
soggette at divieto di cui all'articolo 1:
le units, noncho it personale,
facenti capo all'Organizzatore in servizio di assistenza ai partecipanti alla
manifestazione;
le unity della Guardia Costiera, delle Forze di
polizia nonchO
militari in genere, in ragione del lora ufficio;
le unity adibite ad un pubblico
servizio che abbiano necessity, non prorogabile, -di accedere all'area in ragione
della finality istituzionale perseguita dall'Ente di appartenenza.
Tutte le units the a qualunque
titolo accedono all'interno del campo di gara sono tenute ad assicurare la
possibility di idoneo collegamento telefonico col recapito 1530 o via VHF per le situazioni di
emergenza.
ART. 4 — CONDOTTA DELLE UNITA' IN TRANSITO IN
PROSSIMITA' DEL CAMPO DI GARA
Le units in
navigazione a distanza inferiore a 300 mt. dai limiti esterni del campo di gara
dovranno procedere a velocity ridotta,
prestando particolare attenzione alla navigazione delle units partecipanti alla manifestazione. Altresi dovranno
adottare misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale
pericolo.
ART. 5 - DISPOSIZIONI FINAL! E SANZIONI
1
contravventori alla presente ordinanza:
a) se alla
condotta di un'unita da diporto, incorrono nell'illecito amministrativo di cui
all'art. 53 del Decreto Legislative 18 Luglio 2005, n°171,"Codice della
nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma
dell'art.6 della Legge 08 Luglio 2003, n°172" ;
b) negli altri
casi, si applica, autonomamente o in_eventuale concorso con altre fattispecie,
it reato contravvenzionale di cui all'art. 1231 del
Codice della Navigazione e le sanzioni previste dall'art. 1164 C.N. sempre the
it fatto non costituisca diverse o piCA grave reato.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la
presente Ordinanza, la cui pubblicita verra assicurata mediante
l'affissione all'albo dell'ufficio e con l'inclusione alla pagina "ordinanze"
del site istituzionale www.quardiacostiera.it, nonche con
I'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.
L'organizzatore
dovra predisporre idoneo servizio di sorveglianza e assistenza.
Pescara, 05 01 &15
IL CO ANDANTE
C.V. (CP) Enrico MORETTI
C.V. (CP) Enrico MORETTI
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