Translate

sabato 7 marzo 2015

C:P: avviso di regata velica_08 marzo 2015



M INF.CPPE.REGISTRO UFFICIALE.U.0007347.07-03-20
Minister° delle irifrastrutture e del Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO DI PESCARA
Prot. n° 09.02.04 /                                                                                                        65100 Pescara         /2015
Oggetto: Pescara Morale ford Regata velica del glom° 08 marzo 2015 -  GIORNATA CAMPIONATO ZONALE
'CLASSE LASER E CLASSE CONTENDER" —
SI rende noto the 6 state emanate I'ordinanza n° 21/2015 emessa da questa Capitaneria di Porto in data 06/03/2015 con preghiera di successive massima diffusione.
La .presente ordinanza è consultabile sul sito Internet istituzionale w.w.w.pescara.guardiacostiera.it 
d'ordine
f.to P, IL CAPO SEZIONE
C.C. (C.P.) Daniele DIFONZO La. S.T.V. (CP) 
Frs F. DEL RE





Casella di testo: 1MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI PESCARA
ORDINANZA N°    /2015
" //A GIORNATA CAMPIONATO ZONALE CLASSE LASER E CAMPIONATO
ZONALE CLASSE CONTENDER "
Localita: Pescara
- Data:08 Marzo 2015
Organizzatore: Lega Navale Italiana Sezione di Pescara Recapito telefonico: 329/4095383 — 329/6122623 - 335326145 - E-mail: pescarapleganavaleit
Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Pescara:
VISTA             La comunicazione assunta a protocollo n° 5034 in data 17.02.2015 con Ia quale it
Giuseppe D'ORAZIO, in nome e per conto della "Lega Navale Italiana — Sezione di Pescara", d'ora in avanti denominato "Organizzatore", ha comunicato l'intenzione di effettuare una manifestazione sportiva Regata Velica - denominata " II" GIORNATA CAMPIONATO ZONALE CLASSE LASER E CAMPIONATO ZONALE CLASSE CONTENDER " ella quale parteciperanno circa 30 derive singole della classe Laser e Contender;
VISTA               la Convenzione Internazionale per Ia prevenzione degli abbordi in mare (Colreg.72),
resa esecutiva con Legge n° 1085 del 21 dicembre 1977;
VISTO                         Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n° 171,"Codice della nautica da diporto ed
attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norm delrart. 6 della Legge 08 Luglio 2003, n° 172";
VISTO             it MSG 301000Z dicl4 Marina Sud Taranto 581541N/ES SEZAVURNAVMARINASUDTA
con cui viene concesso it nulla osta permanente per gli aspetti militari marittimi per tutti gli event' minori che interessano una zona di mare entro 2 miglia dalla costa di giurisdizione e che non rientrano in zone Sierra e Tango;
VISTA                 Ia propria Ordinanza n. 22/2007 sulla disciplina delle attivita diportistiche nell'ambito
del Circondario Marittimo di Pescara;
VISTA           la propria Ordinanza n°24/14 in data 30 aprile 2014;
VISTI                      gli artt. 17, 30, 81, 297 e 1215 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo
Regolamento di esecuzione;
VISTA           L'autorizzazione della Regione Abruzzo protocollo RA/56686 datata 04.03.2015;
RITENUTO necessario disciplinare l'ordinato svolgimento della manifestazione in premessa meglio indicata, e connessa ai pubblici usi del mare;


Casella di testo: 2RENDE NOTO
_ .Che nel giorno 08 marzo 2015, nel tratto di mare antistante i1 litorale nord di Pescara e precisamente all'interno di un campo di gara di forma circalare (area MS2) con raggio 0,9 miglia e centro nel punto individuato dalle seguenti coordinate (WGS84) :
Centro circonferenza - LAT 42°29'42" NORD - - LONG 14°13'11" EST
come meglio evidenziato dallo stralcio di carta nautica n° 34 che 6 parte integrante della presente ordinanza, avra inizio la regata velica di cui alla comunicazione in premessa citata:
ORDINA
ART. 1 — INTERDIZIONE DEL CAMPO DI GARA
A decorrere dalle ore 11:00 find alle ore 18:00 del giorno 08 marzo 2015, nelle zone di mare di cui at rende noto, 6 vietato:
I.navigare, ancorare, sostare ed effettuare qualsiasi attivita connessa ai pubblici usi del mare; lI.praticare la balneazione;
lll.effettuare attivita di immersions con qualunque tecnica;
IV.svolgere attivita di pesca di qualunque natura.
ART. 2 — OBBLIGHI DELL'ORGANIZZATORE
L'organizzatore dovra comunicare alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Pescara, prima dell'inizio della regata, it nominativo del DirettoreiResponsabile della competizione sul campo di regata. II Direttore/Responsabile dovra comunicare via radio o via telefono l'inizio effettivo della regata ed it numero dei partecipanti.
AI termine della competizione lo stesso dovra dame comunicazione con le medesime modality alla Sala Operativo di questa Capitaneria di Porto.
In ogni caso dovranno essere costantemente verificate le condizioni meteomarine in zona relativamente alla tipologia delle unity partecipanti alla regata ed al contempo interromperla, dandone comunicazione alla predetta, sala operativa, in caso di avverse condizioni che possano compromettere lo svolgimento in sicurezza delta manifestazione, e inoltre obbligatorio comunicare alla sala operativa l'annullamento della manifestazione stessa in qualunque momento e per qualunque motivo sia disposto.
ART. 3DEROGHE
Non sono soggette at divieto di cui all'articolo 1:
le units, noncho it personale, facenti capo all'Organizzatore in servizio di assistenza ai partecipanti alla manifestazione;
le unity della Guardia Costiera, delle Forze di polizia nonchO militari in genere, in ragione del lora ufficio;
le unity adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessity, non prorogabile, -di accedere all'area in ragione della finality istituzionale perseguita dall'Ente di appartenenza.
Tutte le units the a qualunque titolo accedono all'interno del campo di gara sono tenute ad assicurare la possibility di idoneo collegamento telefonico col recapito 1530 o via VHF per le situazioni di emergenza.


Casella di testo: 3ART. 4 — CONDOTTA DELLE UNITA' IN TRANSITO IN PROSSIMITA' DEL CAMPO DI GARA
Le units in navigazione a distanza inferiore a 300 mt. dai limiti esterni del campo di gara dovranno procedere a velocity ridotta, prestando particolare attenzione alla navigazione delle units partecipanti alla manifestazione. Altresi dovranno adottare misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.
ART. 5 - DISPOSIZIONI FINAL! E SANZIONI
1 contravventori alla presente ordinanza:
a)  se alla condotta di un'unita da diporto, incorrono nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del Decreto Legislative 18 Luglio 2005, n°171,"Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art.6 della Legge 08 Luglio 2003, n°172" ;
b)  negli altri casi, si applica, autonomamente o in_eventuale concorso con altre fattispecie, it reato contravvenzionale di cui all'art. 1231 del Codice della Navigazione e le sanzioni previste dall'art. 1164 C.N. sempre the it fatto non costituisca diverse o piCA grave reato.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicita verra assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio e con l'inclusione alla pagina "ordinanze" del site istituzionale www.quardiacostiera.it, nonche con I'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.
L'organizzatore dovra predisporre idoneo servizio di sorveglianza e assistenza.
Pescara, 05 01 &15
IL CO ANDANTE
C.V. (CP) Enrico MORETTI

Nessun commento:

Posta un commento