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mercoledì 6 gennaio 2016

Osservazioni di Pescara Punto Zero e Stazione Ornitologica Abr. Onlus a VA del PRP_DRAGAGGIO





Pescara, 04/01/2016 

INVIATA VIA PEC a:

-Comitato CCR-VIA della Regione Abruzzo - via@pec.regione.abruzzo.it
-Provveditorato alle OO.PP. del Lazio, Abruzzo e Sardegna - oopp.lazio-uff8@pec.mit.gov.it
-Comune di Pescara - protocollo@pec.comune.pescara.it
-Capitaneria di Porto di Pescara - dm.pescara@pec.mit.gov.it
-Procura della Repubblica di Pescara - prot.procura.pescara@giustiziacert.it

OGGETTO: Valutazione di Assoggettabilità - intervento di dragaggio e movimentazione sedimenti -Porto di Pescara

In relazione all'intervento prospettato dal Provveditorato alle OO.PP. del Lazio, Abruzzo e Sardegna, depositato lo scorso 19 novembre 2015 presso la Regione Abruzzo si osserva quanto segue:

1) DOCUMENTAZIONE NON CONGRUA CON IL D.LGS.152/2006

La documentazione depositata non risponde ai requisiti previsti dalla Direttiva 337/85/CE (oggi 2014/52/CE) e, in particolare, manca completamente il "cuore" della procedura di Verifica di Assoggettabilità e, cioè, lo STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE di cui all'Art.20 comma 1 del D.lgs.152/2006. Inoltre appare evidente che la stessa documentazione depositata non si può certo qualificare come "progetto preliminare", visto che consiste in alcune planimetrie, una relazione istruttoria di 17 pagine (di cui 8 per corrispondenza) che è poco più di un mero resoconto dell'attività amministrativa
svolta e due documenti a firma di una ditta (la L.M.D. spa), "Relazione di escavo" e "Relazione di Movimentazione" di 2 pagine ciascuna con riferimenti generici ad attività connesse ai dragaggi.

Pertanto manca del tutto un'analisi dei potenziali impatti quali, ad esempio:

a) qualità delle acque dei sedimenti posati sulle banchine; eventuale trattamento ecc.;
b) caratteristiche della vasca di colmata, visto che vi sono stati accumulati centinaia di                migliaia di mc di sedimenti senza alcuna copertura;
c) formazione di pennacchi di torbidità durante le operazioni di escavo e movimentazione          dei sedimenti ed impatto sull'ambiente.

2) PARAMETRI RICERCATI

L'ARTA ha ricercato pochissimi parametri (granulometria; mercurio; idrocarburi c>12, test Vibrio fischeri e Pheodactylum tricornutum) rispetto a quelli indicati nel Manuale per la movimentazione dei sedimenti dell'APAT-ISPRA utilizzato come testo di riferimento. 
Tale approccio, sbrigativamente giustificato richiamando non meglio specificate analisi precedenti, non appare corretto visto che la qualità dei sedimenti è fortemente variabile sia in base alla profondità dei sedimenti stessi su cui si interviene sia per le attività che sono state svolte nel bacino interessato (basta, ad esempio, un singolo sversamento
derivante dalle attività commerciali svolte nell'area per produrre una contaminazione differenziale all'interno della colonna di sedimenti). 
Tra l'altro un eventuale riutilizzo futuro del materiale stoccato nella vasca di colmata dovrebbe avvenire sulla base dell'esatta conoscenza del livello di contaminazione e delle varie sostanze presenti.

3) IL DECRETO 471/99 È ABROGATO!

Nelle tre relazioni depositate, per quanto riguarda la qualità dei sedimenti e i relativi limiti tabellari dei parametri, si fa un continuo riferimento al Decreto Ministeriale 471/99 che è stato abrogato dal D.lsg. 152/2006!

4) RIUTILIZZO DEI MATERIALI

Quando si parla di riutilizzo dei materiali (anche se poi si sostiene che saranno portati esclusivamente in vasca di colmata, a parte quelli movimentati in acqua) nelle relazioni si fa riferimento al rispetto della colonna A della tabella 1 dell'Allegato V parte VI titolo V del D.lgs.152/2006 (almeno nella relazione dell'ARTA) o a quella dell'abrogato D.lgs. 471/99.

Visto che alcuni sedimenti potrebbero essere riutilizzati in ambito marino-costiero (ad esempio, ripascimento), si ignora incredibilmente il Decreto 14 aprile 2009 n.56 e i relativi limiti. 
Si evidenzia che recentemente ad una specifica interrogazione all'Europarlamento la Commissione ha così risposto:

 "IT E- 001936/2015 Risposta di Karmenu Vella a nome della Commissione (25.3.2015) La direttiva quadro in materia di acque e, in modo particolare, la direttiva sugli standard di qualità ambientale (SQA) fissano degli standard relativi a vari inquinanti chimici per le acque interne, di transizione e costiere. 
Tali standard sono fissati per il comparto dell’acqua o del biota, ma gli Stati membri possono, su questa base, elaborare e applicare standard anche per i sedimenti, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione. 
Quando si utilizzano materiali di drenaggio nell’ambiente costiero bisogna tenere conto del fatto che contengono o rilasciano inquinanti che possono avere ripercussioni sull’ambiente in cui i materiali sono depositati. 
In particolare, il loro uso non dovrebbe determinare un superamento, nell’ambiente in questione, degli SQA (della direttiva “Acque”) pertinenti nell’acqua, nel biota o nei sedimenti. 
Spetta alle autorità italiane garantire che le disposizioni della direttiva sugli standard di qualità ambientale siano rispettati. 
In pratica quando si depositano grandi quantità di materiali di dragaggio, questi possono dover soddisfare gli SQA che si applicherebbero ai sedimenti ai sensi della direttiva “Acque”."

5) COMPATIBILITA' DELLO SPOSTAMENTO DI SEDIMENTI IN AMBITO                  SOMMERSO

L'assenza di qualsivoglia analisi ambientale appare ancor più grave se si pensa che l'intervento in questione si pone come una variante di un progetto in corso che, come evidenziato dalla nota della Capitaneria di Porto 14/04/2015 prot.09.02.05 allegata al progetto, ha già visto una prima movimentazione di 25.000 mc di sedimenti in ambito sommerso.
Pertanto questa variante porta la quantità complessiva di materiale interessato dallo spostamento in un unico progetto a ben 50.000 mc.
Riportiamo qui sotto l'estratto del paragrafo 4.4.2 del manuale APAT "Manuale per la Movimentazione dei sedimenti marini" in cui si evidenzia che il limite per tali operazioni sia di 25.000 mc affinché possa essere considerato come "ambientalmente compatibile".



7) RICORSO ALLE PROCEDURE EMERGENZIALI

Lo scorso 15/12/2015 con parere n.2602 il Comitato CCR-VIA della Regione Abruzzo si è espresso su una richiesta pervenuta dalla Capitaneria di Porto ritenendo opportuno richiamare quanto previsto dall'Art.6 comma 11 del D.lgs.152/2006 e, cioè, la possibilità di attuare e realizzare l'intervento con le procedure semplificate in presenza di situazioni di pericolo.
Ora, riteniamo che tale impostazione sia del tutto illegittima in quanto le ipotesi di sussistenza di situazioni di rischio di tipo emergenziale devono essere stabilite dagli organi competenti e non certo dalla Commissione VIA o dalla Capitaneria di Porto sulla base di valutazioni generiche.
Altrimenti qualsiasi intervento sottoposto a V.I.A. potrebbe essere teoricamente realizzato richiamando situazioni di pericolo al fine di eludere le procedure ordinarie (ad esempio, per una strada richiamando la prevenzione degli incidenti sulla viabilità esistente ecc.).
L'eccezionalità deve essere stabilita secondo le modalità proprie previste dall'ordinamento e dall'autorità che ne ha le competenze specifiche (Ordinanza di Protezione Civile; Ordinanza delle province per i rifiuti; Ordinanze dei sindaci per la tutela della salute pubblica ecc.).

Non ci risulta che per il porto di Pescara e, soprattutto, per l'area interessata dai lavori, possa essere richiamato un problema imminente. 
In presenza di un rischio effettivo per la navigazione basterebbe imporre limitazioni d'uso come già avvenuto in passato.

Per la questione delle esondazioni, sarebbero necessari studi specifici a supporto e non generiche indicazioni, tenendo anche conto che l'area di intervento è l'avamporto e non la canaletta o il porto vecchio dove eventuali accumuli di sedimenti potrebbero forse essere effettivamente fonte di problemi per quanto riguarda il rischio idrogeologico.

Le associazioni scriventi si riservano di sottoporre la questione alla Commissione europea per possibili violazioni delle direttive comunitarie relative alla V.I.A., V.A.S. e V.INC.A.

Per le ragioni sopra esposte si chiede:

a) lo svolgimento della Valutazione di Impatto Ambientale completa, comprensiva dello              svolgimento della Valutazione di Incidenza Ambientale e della Valutazione Ambientale          Strategica;
b) alla Procura della Repubblica, di valutare l'esistenza di possibili irregolarità nelle                      procedure connesse alla realizzazione dell'intervento.



F.to
Massimo Melizzi - Presidente Associazione Pescara PuntoZero
Augusto De Sanctis - Presidente Stazione Ornitologica Abruzzese Onlus


ASSOCIAZIONE PESCARA PUNTOZERO
Associazione Pescara Punto Zero - Via larino 10, 65121 Pescara P.iva 00338600687

STAZIONE ORNITOLOGICA ABRUZZESE ONLUS
Sede: c/o Museo De Leone, Riserva Naturale Regionale Lago di Penne, 65010 Penne. 
Sede operativa : via A. De Nino 3, 65100 Pescara - C.F. 93022850692


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