Pescara, 04/01/2016
INVIATA VIA PEC a:
-Comitato CCR-VIA
della Regione Abruzzo - via@pec.regione.abruzzo.it
-Provveditorato alle
OO.PP. del Lazio, Abruzzo e Sardegna - oopp.lazio-uff8@pec.mit.gov.it
-Comune di Pescara -
protocollo@pec.comune.pescara.it
-Capitaneria di Porto
di Pescara - dm.pescara@pec.mit.gov.it
-Procura della
Repubblica di Pescara - prot.procura.pescara@giustiziacert.it
OGGETTO:
Valutazione di Assoggettabilità - intervento di dragaggio e movimentazione sedimenti
-Porto di Pescara
In relazione
all'intervento prospettato dal Provveditorato alle OO.PP. del Lazio, Abruzzo e
Sardegna, depositato lo scorso
19 novembre 2015 presso la Regione Abruzzo si osserva quanto segue:
1) DOCUMENTAZIONE
NON CONGRUA CON IL D.LGS.152/2006
La documentazione
depositata non risponde ai requisiti previsti dalla Direttiva 337/85/CE (oggi 2014/52/CE) e, in
particolare, manca completamente il "cuore" della procedura di
Verifica di Assoggettabilità e,
cioè, lo STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE di cui all'Art.20 comma 1 del D.lgs.152/2006.
Inoltre appare evidente che la stessa documentazione depositata non si può
certo qualificare come
"progetto preliminare", visto che consiste in alcune planimetrie, una
relazione istruttoria di 17 pagine (di cui 8
per corrispondenza) che è poco più di un mero resoconto dell'attività
amministrativa
svolta e due
documenti a firma di una ditta (la L.M.D. spa), "Relazione
di escavo" e "Relazione
di Movimentazione"
di 2 pagine ciascuna con riferimenti generici ad attività connesse ai dragaggi.
Pertanto manca del
tutto un'analisi dei potenziali impatti quali, ad esempio:
a) qualità
delle acque dei sedimenti posati sulle banchine; eventuale trattamento ecc.;
b) caratteristiche
della vasca di colmata, visto che vi sono stati accumulati centinaia di migliaia di mc di sedimenti senza
alcuna copertura;
c) formazione
di pennacchi di torbidità durante le operazioni di escavo e movimentazione dei
sedimenti ed impatto sull'ambiente.
2) PARAMETRI
RICERCATI
L'ARTA ha ricercato
pochissimi parametri (granulometria; mercurio; idrocarburi c>12, test Vibrio
fischeri e Pheodactylum
tricornutum) rispetto a quelli indicati nel Manuale per la
movimentazione dei sedimenti dell'APAT-ISPRA
utilizzato come testo di riferimento.
Tale approccio, sbrigativamente giustificato richiamando non meglio specificate analisi precedenti, non appare corretto visto che la qualità dei sedimenti è fortemente variabile sia in base alla profondità dei sedimenti stessi su cui si interviene sia per le attività che sono state svolte nel bacino interessato (basta, ad esempio, un singolo sversamento
Tale approccio, sbrigativamente giustificato richiamando non meglio specificate analisi precedenti, non appare corretto visto che la qualità dei sedimenti è fortemente variabile sia in base alla profondità dei sedimenti stessi su cui si interviene sia per le attività che sono state svolte nel bacino interessato (basta, ad esempio, un singolo sversamento
derivante dalle
attività commerciali svolte nell'area per produrre una contaminazione
differenziale all'interno della
colonna di sedimenti).
Tra l'altro un eventuale riutilizzo futuro del materiale stoccato nella vasca di colmata dovrebbe avvenire sulla base dell'esatta conoscenza del livello di contaminazione e delle varie sostanze presenti.
Tra l'altro un eventuale riutilizzo futuro del materiale stoccato nella vasca di colmata dovrebbe avvenire sulla base dell'esatta conoscenza del livello di contaminazione e delle varie sostanze presenti.
3) IL
DECRETO 471/99 È ABROGATO!
Nelle tre relazioni
depositate, per quanto riguarda la qualità dei sedimenti e i relativi limiti
tabellari dei parametri, si fa un
continuo riferimento al Decreto Ministeriale 471/99 che è stato abrogato dal
D.lsg. 152/2006!
4) RIUTILIZZO
DEI MATERIALI
Quando si parla di
riutilizzo dei materiali (anche se poi si sostiene che saranno portati
esclusivamente in vasca di colmata, a parte quelli movimentati in acqua) nelle
relazioni si fa riferimento al rispetto della colonna A della
tabella 1 dell'Allegato V parte VI titolo V del D.lgs.152/2006 (almeno nella
relazione dell'ARTA) o a
quella dell'abrogato D.lgs. 471/99.
Visto che alcuni sedimenti potrebbero essere riutilizzati in ambito marino-costiero (ad esempio, ripascimento), si ignora incredibilmente il Decreto 14 aprile 2009 n.56 e i relativi limiti.
Si evidenzia che recentemente ad una specifica interrogazione all'Europarlamento la Commissione ha così risposto:
"IT E- 001936/2015 Risposta di Karmenu Vella a nome della Commissione (25.3.2015) La direttiva quadro in materia di acque e, in modo particolare, la direttiva sugli standard di qualità ambientale (SQA) fissano degli standard relativi a vari inquinanti chimici per le acque interne, di transizione e costiere.
Tali standard sono fissati per il comparto dell’acqua o del biota, ma gli Stati membri possono, su questa base, elaborare e applicare standard anche per i sedimenti, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione.
Quando si utilizzano materiali di drenaggio nell’ambiente costiero bisogna tenere conto del fatto che contengono o rilasciano inquinanti che possono avere ripercussioni sull’ambiente in cui i materiali sono depositati.
In particolare, il loro uso non dovrebbe determinare un superamento, nell’ambiente in questione, degli SQA (della direttiva “Acque”) pertinenti nell’acqua, nel biota o nei sedimenti.
Spetta alle autorità italiane garantire che le disposizioni della direttiva sugli standard di qualità ambientale siano rispettati.
In pratica quando si depositano grandi quantità di materiali di dragaggio, questi possono dover soddisfare gli SQA che si applicherebbero ai sedimenti ai sensi della direttiva “Acque”."
5) COMPATIBILITA'
DELLO SPOSTAMENTO DI SEDIMENTI IN AMBITO SOMMERSO
L'assenza di
qualsivoglia analisi ambientale appare ancor più grave se si pensa che
l'intervento in questione si pone
come una variante di un progetto in corso che, come evidenziato dalla nota
della Capitaneria di Porto
14/04/2015 prot.09.02.05 allegata al progetto, ha già visto una prima
movimentazione di 25.000 mc di sedimenti in ambito sommerso.
Pertanto questa
variante porta la quantità complessiva di materiale interessato dallo
spostamento in un unico progetto a ben
50.000 mc.
Riportiamo qui sotto
l'estratto del paragrafo 4.4.2 del manuale APAT "Manuale
per la Movimentazione dei sedimenti marini" in cui si
evidenzia che il limite per tali operazioni sia di 25.000 mc affinché possa
essere considerato come
"ambientalmente compatibile".
7) RICORSO
ALLE PROCEDURE EMERGENZIALI
Lo scorso 15/12/2015
con parere n.2602 il Comitato CCR-VIA della Regione Abruzzo si è espresso su una richiesta
pervenuta dalla Capitaneria di Porto ritenendo opportuno richiamare quanto
previsto dall'Art.6 comma 11
del D.lgs.152/2006 e, cioè, la possibilità di attuare e realizzare l'intervento
con le procedure
semplificate in presenza di situazioni di pericolo.
Ora, riteniamo che
tale impostazione sia del tutto illegittima in quanto le ipotesi di sussistenza
di situazioni di rischio di tipo emergenziale devono essere stabilite dagli
organi competenti e non certo dalla Commissione VIA o dalla Capitaneria di
Porto sulla base di valutazioni generiche.
Altrimenti qualsiasi
intervento sottoposto a V.I.A. potrebbe essere teoricamente realizzato
richiamando situazioni di
pericolo al fine di eludere le procedure ordinarie (ad esempio, per una strada
richiamando la prevenzione degli incidenti sulla viabilità esistente ecc.).
L'eccezionalità deve
essere stabilita secondo le modalità proprie previste dall'ordinamento e
dall'autorità che ne ha le competenze specifiche (Ordinanza di Protezione
Civile; Ordinanza delle province per i rifiuti; Ordinanze dei sindaci per la
tutela della salute pubblica ecc.).
Non ci risulta che per il porto di Pescara e, soprattutto, per l'area interessata dai lavori, possa essere richiamato un problema imminente.
In presenza di un rischio effettivo per la navigazione basterebbe imporre limitazioni d'uso come già avvenuto in passato.
Per la questione delle esondazioni, sarebbero necessari studi specifici a supporto e non generiche indicazioni, tenendo anche conto che l'area di intervento è l'avamporto e non la canaletta o il porto vecchio dove eventuali accumuli di sedimenti potrebbero forse essere effettivamente fonte di problemi per quanto riguarda il rischio idrogeologico.
Le associazioni
scriventi si riservano di sottoporre la questione alla Commissione europea per
possibili violazioni delle
direttive comunitarie relative alla V.I.A., V.A.S. e V.INC.A.
Per le ragioni sopra
esposte si chiede:
a) lo
svolgimento della Valutazione di Impatto Ambientale completa, comprensiva dello svolgimento della Valutazione di Incidenza Ambientale e della Valutazione
Ambientale Strategica;
b) alla
Procura della Repubblica, di valutare l'esistenza di possibili irregolarità
nelle procedure connesse alla realizzazione
dell'intervento.
F.to
Massimo Melizzi - Presidente Associazione Pescara PuntoZero
Augusto
De Sanctis - Presidente Stazione Ornitologica Abruzzese
Onlus
ASSOCIAZIONE
PESCARA PUNTOZERO
Associazione Pescara
Punto Zero - Via larino 10, 65121 Pescara P.iva 00338600687
STAZIONE
ORNITOLOGICA ABRUZZESE ONLUS
Sede: c/o Museo De
Leone, Riserva Naturale Regionale Lago di Penne, 65010 Penne. Sede operativa : via A. De Nino 3, 65100 Pescara - C.F. 93022850692
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